Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Diritti relativi alle fotografie.
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Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
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Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
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Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».
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Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
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La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico
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La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un
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Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico
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seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte
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Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della
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, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.